1. Le legge affida al Comune la gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attivitą volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunitą locale. 2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi pubblici tra quelle previste dalla legge, in base a criteri di economicitą, efficacia ed efficienza. 3. Compatibilmente col rispetto di tali criteri e con l'oggetto dei servizi il Comune privilegerą forme di gestione che garantiscano la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio. 4. Appositi Regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte. |