1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Direttore Generale, se nominato, dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 3. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire. 4. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dagli organi politici dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi anche con l'acquisizione del parere del Responsabile di servizio. |