Comuni Italiani Art. 26 - Il Vicesindaco. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo V - Organi Politici
Capo III
Art. 26 - Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco all'atto della nomina. La carica di Vicesindaco può essere spostata ad altro Assessore in qualunque momento con provvedimento motivato del Sindaco, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza. In caso di cessazione del Vicesindaco dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede immediatamente ad attribuirne le funzioni ad altro Assessore.

2. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni, sia quale capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalle sue funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, all'eventuale sostituzione del Sindaco provvede, per i soli interventi essenziali e indifferibili, l'assessore presente posto più in alto nell'ordine di composizione della Giunta, al momento della sua presentazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - La Gestione del Comune
Art. 25 - Il Sindaco
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