Comuni Italiani Art. 25 - Il Sindaco. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo V - Organi Politici
Capo III
Art. 25 - Il Sindaco
1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei suoi componenti.

2. L'elezione del Sindaco, la sua durata in carica, le cause e le modalità della cessazione dalle sue funzioni, nonché le sue attribuzioni, i suoi poteri e le sue funzioni sono determinate dalla legge.

3. Quale Presidente dei Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

4. Quale Presidente della Giunta comunale promuove l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Il Vicesindaco
Art. 24 - La Giunta Comunale
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