Comuni Italiani Art. 24 - La Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo V - Organi Politici
Capo II
Art. 24 - La Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge. Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compiti precipui della Giunta comunale sono la realizzazione dei programma di governo del Consiglio comunale, la traduzione in provvedimenti amministrativi delle scelte politiche e di indirizzo del Consiglio comunale, l'attività di proposta e stimolo nei confronti dello stesso.

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fissato dal Sindaco in misura non superiore a sei, compreso il Vicesindaco. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri o fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Agli Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di governo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l'adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge.

4. Gli Assessori entrano in carica all'atto della notifica della nomina e fatta salva l'accettazione della stessa.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell'assessore dimissionario rimangono di competenza del sindaco.

6. L'Assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisiti di compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposita determinazione.

7. Il Sindaco può in ogni momento sostituire un Assessore ovvero revocare una particolare delega assegnatagli, con provvedimento motivato.

8. Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

9. Il Sindaco può inoltre affidare a componenti del Consiglio Comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.

10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante, ed eventualmente, se nominati, il Direttore Generale e i consiglieri con incarichi speciali di cui al comma precedente.

11. La Giunta Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti oltre il Presidente, a maggioranza relativa salvo che altrimenti disposto, ma comunque col voto favorevole di almeno due componenti.

12. In caso assenza del Sindaco, la seduta è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano di età fra i presenti.

 
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