1. Il Consiglio può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali in cui sia assicurata la presenza della minoranza. Può altresì istituire, sempre nel suo ambito, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel qual caso la presidenza è attribuita a un componente appartenente ai gruppi d'opposizione. 2. Il Regolamento o la delibera istitutiva della Commissione ne determinano funzioni e poteri, limiti e procedure d'indagine, ambiti di intervento, competenze e prevedono le forme più idonee di pubblicità dei lavori e degli atti. 3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 4. Le commissioni di cui al 1° comma hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della propria funzione. |