Comuni Italiani Art. 21 - Esercizio della Potestà Regolamentare. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo V - Organi Politici
Capo I
Art. 21 - Esercizio della Potestà Regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto del presente Statuto e dei principi della legge, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

2. I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 2° comma.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Commissioni Consiliari
Art. 20 - Adunanze del Consiglio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bruino
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Bruino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Brusasco Comune di Brozolo Lista