1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto del presente Statuto e dei principi della legge, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge. 2. I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. 3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 2° comma. |