1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo dei Consiglio comunale, apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento dello stesso. 2. Il Regolamento interno di cui al precedente 1° comma dovrà in ogni caso disciplinare: a) la costituzione dei gruppi consiliari; b) la convocazione dei Consiglio Comunale; c) la disciplina delle adunanze e la verbalizzazione; d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni; e) l'organizzazione dei lavori dei Consiglio; f) la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni; g) l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, temporanee e speciali; h) le modalità operative inerenti alla validità delle adunanze. 3. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché nei casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in Consiglio. 4. Presidente del Consiglio Comunale, che provvede anche alla sua convocazione, è il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, ne svolge le funzioni il Vicesindaco. Qualora il Vicesindaco non sia Consigliere Comunale, ovvero qualora sia anch'egli assente o impedito, svolge le funzioni di Presidente del Consiglio il Consigliere anziano. 5. Ogni deliberazione dei Consiglio Comunale si intende approvata quando i voti favorevoli sono più numerosi dei contrari. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. |