1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, esplica le funzioni conferitegli dalla legge nel rispetto dei princìpi e dei criteri dei presente Statuto e con le modalità e le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo successivo. 3. L'elezione dei Consiglio comunale, le sue competenze, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la decadenza sono regolati dalla legge. 3 bis. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. 4. In ciascuna adunanza le funzioni di Consigliere Anziano sono svolte, ove occorra, dal Consigliere, fra quelli presenti, che ha riportato nelle elezioni la maggiore cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale, è Consigliere Anziano il più anziano di età. 5. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal Regolamento. Il Presidente può decidere di procedere in seduta segreta qualora si debba discutere di qualità personali o di argomenti la cui divulgazione pubblica sia vietata dalla legge, ovvero possa nuocere gravemente all'azione amministrativa. 6. Alle adunanze del Consiglio Comunale possono partecipare in particolare: il Direttore Generale se nominato, gli Assessori anche se non Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Responsabili dei servizi comunali che abbiamo concorso alla redazione di delibere sottoposte all'approvazione del Consiglio. Possono inoltre essere invitati, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo, esperti su materie oggetto di deliberazione. 7. Gli Assessori, anche se non Consiglieri, hanno diritto di parola sugli argomenti pertinenti le loro deleghe. Il Presidente può inoltre concedere la parola al Segretario Comunale o agli altri soggetti indicati nel comma precedente, limitatamente a considerazioni di natura giuridica, contabile o tecnica che siano pertinenti agli argomenti in discussione, ovvero per rispondere a quesiti di tale natura o di carattere gestionale sollevati dai Consiglieri nei loro interventi. |