1. Il Consiglio Comunale e/o il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi sovracomunali d'indirizzo pubblico, possono decidere la consultazione dei residenti predisponendo specifici atti di disciplina. 2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del territorio comunale, o a particolari fasce della popolazione. 3. Il Sindaco promuove la discussione in Consiglio Comunale sui risultati della consultazione, o sui dati acquisiti, entro due mesi dalla data in cui si è svolta la consultazione stessa. |