Comuni Italiani Art. 15 - Consultazione. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo III - Diritti di Accesso e Informazione - Partecipazione Popolare
Art. 15 - Consultazione
1. Il Consiglio Comunale e/o il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi sovracomunali d'indirizzo pubblico, possono decidere la consultazione dei residenti predisponendo specifici atti di disciplina.

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del territorio comunale, o a particolari fasce della popolazione.

3. Il Sindaco promuove la discussione in Consiglio Comunale sui risultati della consultazione, o sui dati acquisiti, entro due mesi dalla data in cui si è svolta la consultazione stessa.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Associazionismo
Art. 14 - Referendum
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