1. É prevista la possibilità di indire referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale, al fine di realizzare un più immediato rapporto tra la volontà e gli indirizzi espressi dai cittadini e l'attività dell'Amministrazione comunale. 2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco: a) quando lo delibera il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti; b) quando è richiesto da almeno il 10% degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, con propria firma autenticata. 3. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e tariffe - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale - piante organiche dei personale e relative variazioni - piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni - designazione e nomina dei rappresentanti. 4. L'argomento della consultazione referendaria dovrà essere stato già sottoposto all'esame dell'Amministrazione attraverso la forma di partecipazione collettiva definita come proposta dall'articolo precedente del presente Statuto e non dovrà comunque essere già stato oggetto di referendum negli ultimi 5 anni. 5. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità da accertare nei casi di cui al comma 2 lettera b) prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Il regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione. 6. Ferma restando la natura consultiva dei referendum, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito, il Sindaco dovrà sottoporre al Consiglio comunale una proposta di deliberazione sull'oggetto dei referendum stesso. |