1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o dal Regolamento. 2. L'Ente deve avvalersi delle forme organizzative e dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere effettivo il diritto all'informazione. 3. Il Regolamento definisce i limiti e le modalità dell'accesso a tali atti, le norme per il rilascio di copie e disciplina le forme di pubblicità degli atti stessi, precisando quali siano i soggetti da informare, tempi e modalità per tale informazione, i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, tempi e modalità dell'intervento partecipativo, tempi e modalità di risposta dell'Amministrazione. 4. Il Comune può istituire un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico con sede nel Palazzo civico o anche in forma decentrata. Tale Ufficio potrà fornire all'utenza informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, ricevere istanze, petizioni e proposte; potrà formulare all'Amministrazione progetti inerenti il miglioramento del rapporto con la popolazione. |