Comuni Italiani Art. 12 - Accesso ed Informazione. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo III - Diritti di Accesso e Informazione - Partecipazione Popolare
Art. 12 - Accesso ed Informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o dal Regolamento.

2. L'Ente deve avvalersi delle forme organizzative e dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere effettivo il diritto all'informazione.

3. Il Regolamento definisce i limiti e le modalità dell'accesso a tali atti, le norme per il rilascio di copie e disciplina le forme di pubblicità degli atti stessi, precisando quali siano i soggetti da informare, tempi e modalità per tale informazione, i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, tempi e modalità dell'intervento partecipativo, tempi e modalità di risposta dell'Amministrazione.

4. Il Comune può istituire un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico con sede nel Palazzo civico o anche in forma decentrata. Tale Ufficio potrà fornire all'utenza informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, ricevere istanze, petizioni e proposte; potrà formulare all'Amministrazione progetti inerenti il miglioramento del rapporto con la popolazione.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Istanze, Petizioni, Proposte
Art. 11 - Partecipazione
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