Comuni Italiani Art. 9 - Nomina, Composizione, Durata in Carica e Revoca. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Strutturale
Titolo I: gli Organi Istituzionali
Capo II: la Giunta Comunale
Art. 9 - Nomina, Composizione, Durata in Carica e Revoca
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, scelto tra i Consiglieri in carica, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei.

3. I componenti della Giunta possono essere nominati, in numero non superiore a due, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnicoamministrative.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Competenze
Art. 8 - Commissioni Consiliari
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