1. Il Difensore Civico vigila sulla legalità, sull'imparzialità e sull'efficienza dell'Amministrazione del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei consorzi e degli enti controllati dal Comune stesso. 2. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso. 3. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli ed associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 4. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 5. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. 6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e carenze riscontrate. 7. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, richiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale. 8. Tutti i Responsabili dei Servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico. |