Comuni Italiani Art. 33 - Nomina e Durata in Carica del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

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Titolo II: Istituti di Partecipazione
Capo II: la Partecipazione Popolare
Art. 33 - Nomina e Durata in Carica del Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico a maggioranza assoluta, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni e/o Enti locali.

2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridicoamministrativa.

3. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

4. Le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Mezzi e Prerogative
Art. 32 - Pubblicità degli Atti
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