1. Sono consentiti i referendum abrogativi, consultivi e propositivi in materie di esclusiva competenza locale. 2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente nonché le materie che sono già state oggetto di precedente referendum nell'ultimo quinquennio. 3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno cinque Consiglieri o da un terzo del corpo elettorale, dev'essere inoltrata al Consiglio Comunale. L'ammissibilità dell'oggetto è verificata da una Commissione composta dal Difensore Civico che la presiede, dal Segretario Comunale e dai Capigruppo Consiliari, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario. La stessa Commissione verificherà la regolarità delle firme, debitamente autenticate, raccolte dopo l'ammissione del referendum. 4. I referendum, indetti dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, debbono avvenire entro novanta giorni dall'esecutività del provvedimento di indizione e non possono avvenire in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. 5. Il referendum è valido se vi abbiano partecipato oltre 50% degli aventi diritto. |