Comuni Italiani Art. 29 - Forme di Consultazione della Popolazione. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Funzionale
Titolo II: Istituti di Partecipazione
Capo II: la Partecipazione Popolare
Art. 29 - Forme di Consultazione della Popolazione
1. L'Amministrazione Comunale può avviare forme di consultazione della popolazione e delle associazioni nelle materie di competenza locale. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che pervengano da parte dei cittadini, singoli ed associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'organo competente, il quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

3. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Procedure per L'ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 28 - Valorizzazione delle Forme Associative e Organi di Partecipazione
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