1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e di colui che è delegato ad adottare la decisione in merito, il termine entro cui gli interessati possono presentare memorie, istanze, scritti e documenti e il termine entro cui le decisioni debbono essere adottate. 3. In accoglimento di osservazioni e proposte, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 4. L'Amministrazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno al privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. |