Comuni Italiani Art. 25 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Funzionale
Titolo I: il Principio della Cooperazione
Capo I: le Forme Associative
Art. 25 - Accordi di Programma
1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione può dare priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Principi Generali
Art. 24 - Consorzi
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