Comuni Italiani Art. 51 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi

Statuto Comune di Azeglio

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Forme Collaborative
Art. 51 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentita la Giunta comunale o il Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 
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