Comuni Italiani Art. 49 - Consorzi. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi

Statuto Comune di Azeglio

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Forme Collaborative
Art. 49 - Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre ai contenuto prescritto dal secondo comma dei precedente art. 48 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali dei consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto dei consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale dei nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Unione di Comuni
Art. 48 - Convenzioni
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