1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva dei Consiglio. 2. La Giunta svolge le funzioni dì propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: a) propone ai Consiglio i regolamenti; b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario; c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dei Consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe; f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni dei personale comunale, non riservati ad altri organi; h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; o autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuázione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dei Consiglio; p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi; q) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. 4, La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie: a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente; b) fissa, ai sensi dei regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale. |