Comuni Italiani Art. 44 - Istanze e Reclami. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo I - Forme della Partecipazione Popolare
Art. 44 - Istanze e Reclami
1. I soggetti di cui al precedente art. 39, singoli o associati, possono rivolgersi al Sindaco con istanze scritte per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi e con reclami per lamentare disfunzioni o irregolaritą.

2. Gli interventi di partecipazione anche se diretti ai diversi organi comunali devono essere comunque inviati al Sindaco, con le modalitą e le indicazioni stabilite nel Regolamento sui procedimenti amministrativi.

3. In esito alle istanze o ai reclami di diretta competenza, il Sindaco fornisce risposta scritta all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento. Per le altre, attiva, entro cinque giorni, l'organo o il Dirigente competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In questo caso il termine procedimentale per la risposta, previsto dall'apposito Regolamento, decorre dal momento in cui l'istanza o il reclamo perviene al soggetto attivato.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Petizioni e Proposte
Art. 43 - Regolamenti degli Istituti di Partecipazione
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