Comuni Italiani Art. 26/Quater - Gestione in Economia. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo III - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Art. 26/Quater - Gestione in Economia
1. La gestione in economia consiste nell'assunzione diretta del servizio da parte del Comune mediante il suo apparato organizzativo. E' consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento diretto con una delle forme di cui al precedente art. 26/bis.

2. La proposta di deliberazione istitutiva dei servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché delle misure volte ad apprestare tali risorse.

3. I criteri per la gestione dei servizi in economia sono stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e devono essere diretti al contenimento del costo e al conseguimento di livelli qualitativamente alti di prestazioni.

4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Conto Consuntivo sull'andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi in economia. I Revisori dei Conti esprimono le loro valutazioni analitiche sull'andamento di tali servizi nella relazione sul consuntivo.

 
Altri Articoli:
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Art. 26/Ter - Modalità di Gestione dei Servizi Pubblici
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