Comuni Italiani Art. 17/Bis - Attività degli Assessori. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 17/Bis - Attività degli Assessori
1. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta, nell'ambito del settore dell'amministrazione cui sono preposti.

2. Gli Assessori:
- presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio;
- coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e, nell'ambito delle materie loro delegate, adottano gli atti di indirizzo conseguenti ai provvedimenti della Giunta Comunale per la gestione ed esecuzione di competenza dei Dirigenti, nonché gli atti espressamente loro delegati da parte del Sindaco;
- forniscono, in subordine a quanto previsto al successivo art. 18, comma 1/bis, ai Dirigenti le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'ente.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Sindaco
Art. 17 - Attribuzioni della Giunta Comunale
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