Comuni Italiani Art. 10 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 10 - Gruppi Consiliari
Il presente articolo resta in vigore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001, dopo di che avrà vigenza l'art. 10* nella formulazione che segue velata in grigio.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

2. Qualora in una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

3. E' riconosciuta la formazione di nuovi Gruppi Consiliari costituiti stabilmente da almeno due Consiglieri che lasciano i Gruppi di origine.

3/bis. Il Gruppo si ha per costituito con la dichiarazione formalmente resa al Consiglio da parte dei Consiglieri che vi danno origine.

4. Ciascun Gruppo comunica al Consiglio, nella prima seduta, il nome del Presidente del Gruppo Consiliare.

5. Qualora nel corso del mandato si costituiscano Gruppi Consiliari, come previsto dal comma 3 del presente articolo, il nominativo del Presidente del Gruppo Consiliare dovrà essere comunicato al Consiglio Comunale al momento della costituzione.

6. In mancanza delle comunicazioni prescritte dai commi 4 e 5 viene considerato Presidente del Gruppo Consiliare il Consigliere più anziano di età del Gruppo.

6/bis. Se un Consigliere si dissocia dal Gruppo di appartenenza, pur non avendo più lo status di membro del Gruppo, ha il diritto ad essere componente effettivo di una delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fa parte, a sua scelta, purché il Gruppo d'origine rimanga rappresentato anche in quella Commissione. Il Consigliere dissociato dal Gruppo ha altresì diritto di ricevere l'avviso di convocazione di tutte le altre Commissioni, alle quali può partecipare senza diritto al voto né al gettone di presenza.

7. I Consiglieri Comunali hanno a disposizione, in apposito locale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta, con possibilità di richiederne copia, secondo i tempi e le modalità previste dall'apposito Regolamento.

8. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

 
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