16.1 I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 16.2 I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio. 16.3 Ogni consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di : a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del consiglio; b) presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni. 16.4 Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Ha diritto a riceve dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione rispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha inoltre, diritto ad aver rilasciato copia di tutte le deliberazioni, compresi gli atti richiamati che ne costituiscono il presupposto dietro richiesta scritta avanzata al dirigente in possesso della documentazione senza necessità di autorizzazione. Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal comitato regionale di controllo. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge. 16.5 Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale per iscritto con firma autenticata. Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. 16.6 Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza. 16.7 Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d' interessi. 16.8 Il consigliere comunale ha il compito di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte. Qualora per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi comunica all'ufficio di presidenza, affinchè venga inserito in verbale l'orario di uscita. 16.9 I consiglieri che non intervengano a sei sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento. Nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal consiglio anche su istanza di un singolo elettore. 16.10 Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni. |